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Cosa cambia dal 1° luglio 2021 per chi ha un e-commerce

e-commerce e partita iva

E-Commerce e P. IVA: la soglia unica europea

E-commerce e Partita IVA: il 2021 è iniziato con nuove regole europee che riguarderanno la Partita IVA, cambiamenti soprattutto per chi possiede un e-commerce o vuole aprirne uno. Le nuove regole europee riguardanti la Partita IVA, prevedono nuovi obblighi: addio alle soglie di fatturato. Infatti, l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla direttiva UE 2017/2455 potrebbe non essere più rimandata. Cambiamenti, inizialmente previsti per il primo gennaio 2021, slittati al primo luglio 2021 e sembrerebbe che non ci saranno altri rinvii.

Dopo questa data, gli operatori commerciali che possiedono un loro shop online, non dovranno più far riferimento alle soglie storiche di fatturato, ma dovranno abituarsi e tener conto della soglia unica europea.

La direttiva UE 2017/2455, che modificherà le precedenti 2006/112/CE e 2009/132/CE, comporterà un grande cambiamento in merito al trattamento della Partita IVA nel settore delle vendite intracomunitarie di beni e/o servizi online.

Il successo dell’e-commerce, valida alternativa ai negozi fisici, soprattutto durante la pandemia che sta modificando sempre di più la nostra quotidianità, ha comportato nuove esigenze del mercato europeo.

A questo bisogna aggiungere quelle degli Stati membri, i quali hanno tutta l’intenzione di proteggere il reddito fiscale interno.

A ciò si aggiunge anche la volontà di garantire le stesse condizioni di concorrenza per tutte le imprese interessate, riducendone, contemporaneamente, gli oneri fiscali.

Cosa cambia dal 1° luglio 2021

Sia che si tratti del commercio elettronico diretto o indiretto*, con l’applicazione della direttiva UE 2017/2455, cambierà il trattamento fiscale della vendita online. Gli interessati dovranno rivedere i pagamenti con la territorialità dell’IVA, ovvero l’applicazione del principio di origine o di quello di destinazione.

Ai fini dei calcoli della Partita IVA, le operazioni di e-commerce indiretto B2C cambieranno. Non sono più previste le soglie di protezione. In precedenza, infatti, le stesse erano poste con una soglia di 35.000 euro ed erano previste per semplificare il lavoro dei fornitori, che di volta in volta dovevano vedere la posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.

Invece, sotto tale soglia l’operazione teneva conto dell’imposta del Paese del fornitore.

Dal 1° luglio 2021 gli operatori, le imprese e le aziende interessate dal commercio elettronico dovranno adeguarsi all’entrata in vigore della norma definita dalla direttiva 2017/2455 del 5 dicembre 2017 e, di conseguenza, studiare ed attenersi a nuove regole (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà la norma basata sul luogo di destinazione della merce, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. In questo caso, i cedenti potranno decidere per la registrazione al MOSS (Mini One Stop Shop)**, valida alternativa all’identificazione diretta nel paese del destinatario dei beni, adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro e bypassando l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le consegne. I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 risulteranno automaticamente al nuovo sistema OSS se registrati dal 1° luglio 2021.

Novità in arrivo anche per i Marketplace

Altra novità che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021, riguarderà i Marketplace.  L’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, afferma:

“Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi (…) con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni».

Quindi, in caso di vendita di un bene a privati con importo non superiore a 150 euro importati fuori dall’UE, si può verificare una fictio iuris:

  • la vendita dal fornitore alla piattaforma online sarà esente da IVA
  • la vendita dalla piattaforma online al privato consumatore sarà, invece, assoggettata ad IVA secondo le norme valide nel paese del consumatore

Le modifiche introdotte con questa nuova direttiva UE, riguardano anche i soggetti definiti facilitatori, vale a dire coloro che possiedono piattaforme messe a disposizione di produttori e commercianti per vendere i prodotti in Europa o altrove (ad esempio Amazon, eBay, ecc.).

Questi ‘intermediari’ sono tenuti ad inviare – agli Stati membri interessati dalla vendita – una comunicazione – con apposito modulo – riguardante gli obblighi IVA del soggetto venditore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

Il soggetto facilitatore diventa, così, responsabile del pagamento d’imposta del soggetto fornitore, ai quali chiederà il rispetto di ulteriori adempimenti.

Inoltre, i marketplace sono tenuti a conservare per ben 10 anni le comunicazioni inoltrate per facilitare i controlli degli Stati membri, qualora ce ne fossero bisogno.

Conclusione

In conclusione, l’istituzione di questo sistema unico europeo dell’IVA, semplificato e capace di ridurre frodi fiscali, è l’obiettivo raggiunto dalla Commissione Europea. Questo sistema aiuterà le imprese europee a trarne vantaggio dal mercato unico, diventando competitivi sui mercati mondiali.

Autore:  Ilaria D’Ercole

Note

* Nello specifico, si definisce commercio elettronico diretto la vendita di beni e/o servizi immateriali (musica, corsi online, software) il cui acquisto è seguito da un pagamento e da una consegna elettronica del bene/servizio acquistato. Mentre intendiamo commercio elettronico indiretto, la vendita di beni e/o servizi materiali (vestiti, cosmetici, ferramenta) il cui acquisto è seguito da una transazione economica online e da una consegna fisica del bene acquistato.

** Il MOSS è un regime opzionale adottato per assolvere l’IVA nel commercio elettronico verso i consumatori finali (B2C). Queste nuove regole, prevedono la tassazione ai fini IVA nello Stato membro del consumatore finale e non in quello del prestatore/cedente. Se, invece, la soglia di protezione di 10.000 Euro viene superata, il prestatore/cedente, deve identificarsi (ai fini IVA) nel paese dove risiede il consumatore finale. 

Fonte

Agenzia delle Entrate: Che cos’è il MOSS

Partes – Dottori, Commercialisti, Avvocati: E-commerce, cosa cambia dal 1° luglio 2021

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